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Disciplinare di produzione - Ramandolo DOCG
D.M. 9 ottobre 2001 - G.U. n. 250 del 26 ottobre 2001
Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllatae Garantita
"Ramandolo"


Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" è riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino di cui al precedente articolo deve essere ottenuto per il 100% dalle uve del vitigno Verduzzo Friulano (localmente denominato verduzzo giallo).
I vigneti iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" sono utilizzabili per effetto della sovrapposizione di zona, anche per passaggio di classificazione, per produrre vino a denominazione di origine controllata dei Colli orientali del Friuli "Verduzzo", nel rispetto delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione, ferma restando comunque la resa per ettaro prevista per il vino Ramandolo a denominazione di origine controllata e garantita.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo", ai sensi dell'Art.1 devono essere prodotte nella zona appresso indicata: ….…… nei comuni di Nimis e Tarcento.
Articolo 4.
1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
2. Per i nuovi impianti o reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
3. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo". Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine di tutto il prodotto.
Articolo 5.
1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento delle uve che potrà verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione forzata.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento.
2. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%.
3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro non può superare il 65%. Per le rese fino al limite massimo del 70%, il 65% sarà considerato vino a denominazione di origine controllata e garantita ed il restante 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e nell'affinamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" è consentito l'uso di botti in legno.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" messo al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore giallo dorato più o meno intenso;
- sapore gradevolmente dolce, vellutato più o meno tannico e di corpo con eventuale sentore di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 20 g/l.
È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco con proprio decreto.
Articolo 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve è consentito in conformità al disposto decreto ministeriale 22 aprile 1992.
La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalle disposizioni di legge.
L'annata di produzione è obbligatoria su tutte le confezioni poste in vendita del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo".
Articolo 8.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità non superiore a litri 5.




Consorzio Tutela Ramandolo Nimis UD; e-mail: info@ramandolo.it

aggiornamento realizzato grazie al contributo del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
misura m, sottomisura m1, Azione 1. Regolamento (CE) n. 1257/99