Disciplinare
di produzione - Ramandolo DOCG
D.M. 9 ottobre 2001 - G.U. n. 250 del 26 ottobre 2001
Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine
Controllatae Garantita
"Ramandolo"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo"
è riservata al vino che corrisponde alle condizioni
e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Il vino di cui al precedente articolo deve essere ottenuto
per il 100% dalle uve del vitigno Verduzzo Friulano (localmente
denominato verduzzo giallo).
I vigneti iscritti all'albo del vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Ramandolo"
sono utilizzabili per effetto della sovrapposizione di
zona, anche per passaggio di classificazione, per produrre
vino a denominazione di origine controllata dei Colli
orientali del Friuli "Verduzzo", nel rispetto
delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di
produzione, ferma restando comunque la resa per ettaro
prevista per il vino Ramandolo a denominazione di origine
controllata e garantita.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita "Ramandolo",
ai sensi dell'Art.1 devono essere prodotte nella zona
appresso indicata: ….…… nei comuni di
Nimis e Tarcento.
Articolo 4.
1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Ramandolo" devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per
la produzione della denominazione di origine di cui si
tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi
o insufficientemente soleggiati.
2. Per i nuovi impianti o reimpianti, la densità
dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a
3.000 in coltura specializzata.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini.
3. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non deve superare le 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli
i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione
del vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Ramandolo" devono essere riportati nei limiti
di cui sopra, purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve,
nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita "Ramandolo".
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine di tutto il prodotto.
Articolo 5.
1. Nell'interno della zona di produzione devono essere
effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale
arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento
delle uve che potrà verificarsi sulla pianta o
in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione
forzata.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno
dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento.
2. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita "Ramandolo"
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo del 12%.
3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale
aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per
ettaro non può superare il 65%. Per le rese fino
al limite massimo del 70%, il 65% sarà considerato
vino a denominazione di origine controllata e garantita
ed il restante 5% non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e nell'affinamento del vino a denominazione
di origine controllata e garantita "Ramandolo"
è consentito l'uso di botti in legno.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Ramandolo" messo al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
- colore giallo dorato più o meno intenso;
- sapore gradevolmente dolce, vellutato più o meno
tannico e di corpo con eventuale sentore di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 20 g/l.
È facoltà del Ministero per le politiche
agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità
totale e dell'estratto secco con proprio decreto.
Articolo 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Ramandolo" è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto,
selezionato, superiore e similari.
È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati
non aventi significato laudativo e non idonei a trarre
in inganno il consumatore.
Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche
di unità amministrative o frazioni, aree, zone,
località dalle quali provengono le uve è
consentito in conformità al disposto decreto ministeriale
22 aprile 1992.
La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è
consentita alle condizioni previste dalle disposizioni
di legge.
L'annata di produzione è obbligatoria su tutte
le confezioni poste in vendita del vino a denominazione
di origine controllata e garantita "Ramandolo".
Articolo 8.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Ramandolo" dovrà essere immesso al consumo
esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità
non superiore a litri 5.